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All'onere di L. 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche od altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante. Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello in cui e' stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno. Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1975 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
