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All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
