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La spesa indicata nel precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1070 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 giugno 1970 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;377~art2 · fonte del testo