Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1978 al 22 dicembre 2008. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana (dal km. 2 al km. 2,200 lungo la strada provinciale di Claut), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia - di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dei capoversi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fara' fronte nell'ambito del limite di impegno autorizzato dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1973, n. 837. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-08;306~art3 · fonte del testo