Il limite di spesa di lire 180.000.000 entro cui, ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 3, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto" e' elevato a lire 260.000.000.

Testo vigente dal 2 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1313~art1 · fonte del testo