Art. 2
La maggiore spesa di lire 80.000.000 derivante dalla attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo sara' ripartita in ragione di lire 40.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 e ad essa si provvedera' con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi" in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino, degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi medesimi.
Testo vigente dal 2 gennaio 1956
