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Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonche' delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono esercitate, per quanto riguarda l'attuazione dei piani particolareggiati del centro storico di Ancona ed il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri circa la demolizione, il risanamento, la ristrutturazione, la ricostruzione e la costruzione di edifici nell'ambito di tale centro storico dalla commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art10 · fonte su Normattiva