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Il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-77 ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:
- 1)per i comuni:
- a)imposta di famiglia e sul valore locativo;
- b)sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;
- c)imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
- d)imposta di patente;
- e)contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
- 2)per la provincia di Ancona:
- a)sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;
- b)addizionale provinciale alla imposta sulle industrie; i commerci, le arti e le professioni. All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
