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Il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente: "Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-77 ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:

  • 1)per i comuni:
  • a)imposta di famiglia e sul valore locativo;
  • b)sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;
  • c)imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
  • d)imposta di patente;
  • e)contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
  • 2)per la provincia di Ancona:
  • a)sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;
  • b)addizionale provinciale alla imposta sulle industrie; i commerci, le arti e le professioni. All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art12 · fonte su Normattiva