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Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai centri storici dei comuni compresi nell'elenco A allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, a norma dell'articolo 18-ter, ogni volta si faccia riferimento in tale titolo al comune o ad uffici provinciali di Ancona, il riferimento stesso deve intendersi fatto al comune o all'ufficio provinciale corrispondente; ogni volta si faccia riferimento alla data del 25 gennaio 1972, tale data si deve intendere sostituita dalla data del 26 novembre 1972, e ogni volta si faccia riferimento all'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1972, n. 88, esso si deve intendere fatto all'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
