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Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e dall'articolo 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune o l'ente delegato, nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo, e' tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e della ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
