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Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanze di sgombero o di provvedimenti a tutela della incolumita' pubblica emessi dopo il 31 maggio 1971 e fino al 31 dicembre 1974.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
