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Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: "e non suscettibili di organica riparazione", sono sostituite con le seguenti: "e ritenute, a seguito di accertamento dall'ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione".
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
