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Dopo il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, e' aggiunto il seguente comma: "entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo articolo 5".
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
