Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 26 del decreto-legge 10 giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, e' sostituito dal seguente: "Il comitato per l'edilizia residenziale e' autorizzato, in luogo del comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stanziamenti straordinari, entro i limiti delle necessita' accertate, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'articolo 17".

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art21 · fonte su Normattiva