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Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, e' stanziata la somma di lire 2.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ogni articolo. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
