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All'articolo 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, e' aggiunto il seguente comma: "Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio".

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art24 · fonte su Normattiva