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Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potra' anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976".
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
