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Alla fine dell'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi: "Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto. Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilita' degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalita' da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi puo' subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potra' in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti. Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero gia' tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata".
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
