Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il primo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e' sostituito dal seguente: "La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche". Alla fine dello stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune".

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art31 · fonte su Normattiva