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Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' sostituito dal seguente: "Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, e' autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977". Il Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
