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L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977. Il Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art34 · fonte del testo