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Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara, previste dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono comprese le aziende che svolgono attivita' peschereccia.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;261~art8 · fonte su Normattiva