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Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge.

Testo in vigore dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-04-02;105~art2 · fonte del testo