Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

Testo in vigore dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-02;105~art3 · fonte del testo