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Alla lettera e) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291".
Testo in vigore dal 16 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
