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Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilita' in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure, e' ulteriormente prorogato di un anno.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
