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Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilita' in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, e' ulteriormente prorogato di un anno.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1967 al 30 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-29;1195~art1 · fonte del testo