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Le agevolazioni, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, sono estese anche ai depositi e attrezzature, direttamente connessi con l'esercizio della navigazione interna, che siano costruiti e gestiti, anche da privati, lungo i fiumi e canali navigabili classificati ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.
Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
