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Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, gia' prorogato con l'articolo unico della legge 1 agosto 1969, n. 472, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1970. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
