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Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con leggi 1 agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n. 979, e 20 luglio 1970, n. 570, e' ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1970. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 31 ottobre 1970. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 28 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
