Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1979 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attivita' lavorativa nei tre anni precedenti in detto settore con contratto a tempo determinato hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato. Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Testo in vigore dal 29 novembre 1979 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-11-26;598~art2 · fonte del testo