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Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, norme recanti le modalita' di attuazione della zona franca per il territorio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, tenendo conto dei principi e dei criteri cui sono ispirate la disciplina nazionale e comunitaria dei territori extradoganali e la legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni. Le norme delegate di cui al precedente comma saranno concordate con i competenti organi della Regione.
Testo in vigore dal 14 marzo 1973 al 22 dicembre 2008
