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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008

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