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Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, l'attribuzione al Ministro per le finanze della competenza a proporre l'emanazione dei decreti delegati; Restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge 1 febbraio 1965, n. 13, concernenti la commissione parlamentare per la tariffa doganale nonche' la segreteria tecnica della commissione stessa.
Testo in vigore dal 19 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
