Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' prorogato al 31 dicembre 1989, in conformita' con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

Testo vigente dal 14 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art12 · fonte su Normattiva