L'ammissione ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e della legge 12 maggio 1950, n. 348, per la costruzione di una nave fattoria di 22.500 tonnellate di stazza lorda e per la costruzione di dodici navi cannoniere per la caccia alle balene, e' mantenuta limitatamente alla costruzione di una nave cisterna di non oltre 19.000 tonnellate di stazza lorda.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-02;212~art3 · fonte del testo