Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' disporre con effetto dal 1 luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944, n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-06-05;382~artunico · fonte del testo