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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' disporre con effetto dal 1 luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944, n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594.

Testo in vigore dal 8 luglio 1954 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1954-06-05;382~artunico · fonte del testo