Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici. La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.

Testo vigente dal 31 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-18;373~art1 · fonte su Normattiva