Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici. La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.
Testo vigente dal 31 luglio 1980
