Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1966, n. 512, puo' essere impegnata per contributi pluriennali e' elevata da un terzo al 60 per cento. I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Il piano fissa le priorita' degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare. Il piano e' reso pubblico e puo' essere rivisto annualmente.

Testo vigente dal 31 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-18;373~art3 · fonte su Normattiva