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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978 e del corrispondente capitolo dell'anno finanziario successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1979 al 22 dicembre 2008
