All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello Stato previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.
Testo vigente dal 14 giugno 1952
