I contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purche' i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.
Testo vigente dal 16 marzo 1981
