L'articolo 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente: "Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
- a)per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
- b)quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
- c)per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
- d)per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile. Il contributo suppletivo e' concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".
Testo vigente dal 16 marzo 1981
