L'articolo 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente: "Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:

  • a)per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
  • b)quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
  • c)per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
  • d)per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile. Il contributo suppletivo e' concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".

Testo vigente dal 16 marzo 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art12 · fonte su Normattiva