Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni. Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art16 · fonte su Normattiva