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Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime. Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano gia' state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 5 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;190~art8 · fonte su Normattiva