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Fermi restando i limiti annuali di spesa cosi' come definiti dal precedente articolo 2 e dalla legge finanziaria per il triennio 1981, 1982, 1983, il Ministro dei lavori pubblici puo' autorizzare in via immediata l'assunzione di impegni di spesa sino all'importo di lire 13 miliardi. Dopo l'assunzione degli impegni di spesa di cui al comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori gia' eseguiti e sulla progettazione dei lavori ancora da eseguire.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008
