Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennita' giornaliera nella misura di L. 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennita' giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che e' ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore e' tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali. Il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera non sono cumulabili con indennita' e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. In base ai criteri ed alle modalita' contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo articolo 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennita' giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;278~art3 · fonte su Normattiva