La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Testo vigente dal 26 febbraio 1977
La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Testo vigente dal 26 febbraio 1977
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urn:nir:stato:legge:1977-02-16;37~art6 · fonte su Normattiva