Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939, e' aggiunto il seguente: "A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo".

Testo vigente dal 12 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-10;1~art15 · fonte su Normattiva